Dichiarazione della convivenza di fatto

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La convivenza di fatto è riconosciuta in Italia dall'entrata in vigore della legge n. 76/2016.

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A chi è rivolto

Coppie conviventi composte da persone maggiorenni di cittadinanza sia italiana che straniera

Pergine Valsugana

Descrizione

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del comune di residenza.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  1. matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. decesso del convivente;
  3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  3. minore età di uno dei conviventi;
  4. interdizione di una delle parti;
  5. condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.

Come fare

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione (come da modulo presente infondo a questa pagina) resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’ufficio anagrafe del comune di residenza.

La convivenza può essere cessata sulla base di una dichiarazione (come da modulo presente infondo a questa pagina) resa da uno dei conviventi o entrambi accompagnata da un atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato.

Cosa serve

Per dichiarare una convivenza di fatto è necessario presentare all'URP - Servizi Demografici del comune di Pergine Valsugana:

1. modulo di "istanza della convivenza di fatto" (vedi documento allegato) o contatto di convivenza di fatto stipulato da un notaio / avvocato;

2. documento di identità dei due conviventi.

Per comunicare la cessazione di una convivenza di fatto è necessario presentare all'URP - Servizi Demografici del comune di Pergine Valsugana:

1. modulo di "comunicazione di cessazione convivenza di fatto" (vedi documento allegato);

2. atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato contenente la volontà di cessazione della convivenza;

3. documento di identità del / dei convivente/i.

Convivenza di fatto - istanza

Modulo per l'istanza per la costituzione della convivenza di fatto

Convivenza di fatto - cessazione

Modulo per comunicare la cessazione della convivenza di fatto

Cosa si ottiene

Istituzione / cessazione di una convivenza di fatto

Tempi e scadenze

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto verrà registrata negli archivi anagrafici entro due giorni dalla presentazione della documentazione necessaria; nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Sede Ufficio URP - Servizi Demografici

Sede dell'Ufficio

Piazza Garibaldi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)

Orari al pubblico:

Durante tutto l'orario di apertura con accesso libero, con la possibilità di fissare un appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00.

L'Ufficio di Stato Civile TEMPORANEAMENTE riceverà solo previo appuntamento telefonico ai numeri 0461502216 - 0461502225.

Lun
08:00 -13:00
Mar
08:00 -13:00
Mer
08:00 -13:00
Gio
08:00 -17:30
Ven
08:00 -13:00
Valido dal 02/10/2023

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