A chi è rivolto
Coppie conviventi composte da persone maggiorenni di cittadinanza sia italiana che straniera
La convivenza di fatto è riconosciuta in Italia dall'entrata in vigore della legge n. 76/2016.
Coppie conviventi composte da persone maggiorenni di cittadinanza sia italiana che straniera
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del comune di residenza.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
Il contratto di convivenza si risolve per:
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione (come da modulo presente infondo a questa pagina) resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’ufficio anagrafe del comune di residenza.
La convivenza può essere cessata sulla base di una dichiarazione (come da modulo presente infondo a questa pagina) resa da uno dei conviventi o entrambi accompagnata da un atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato.
Per dichiarare una convivenza di fatto è necessario presentare all'URP - Servizi Demografici del comune di Pergine Valsugana:
1. modulo di "istanza della convivenza di fatto" (vedi documento allegato) o contatto di convivenza di fatto stipulato da un notaio / avvocato;
2. documento di identità dei due conviventi.
Per comunicare la cessazione di una convivenza di fatto è necessario presentare all'URP - Servizi Demografici del comune di Pergine Valsugana:
1. modulo di "comunicazione di cessazione convivenza di fatto" (vedi documento allegato);
2. atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato contenente la volontà di cessazione della convivenza;
3. documento di identità del / dei convivente/i.