L'articolo 4 secondo comma della legge n. 91/1992 riconosce la possibilità ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non ancora il 19esimo di dichiarare davanti all'Ufficiale di Stato Civile la volontà di eleggere la cittadinanza italiana.
Il comune di residenza è tenuto ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età.
Il possesso del requisito della residenza ininterrotta può essere dimostrato anzitutto controllando l'iscrizione anagrafica nel territorio italiano. Qualora fossero presenti dei periodi in cui la residenza in Italia non venisse dimostrata mediante l'iscrizione anagrafica, la presenza sul territorio nazionale potrà essere dimostrata con ogni possibile documentazione idonea (es. certificati medici, scolastici...).
Qualora con documentazione idonea venga dimostrata la presenza senza interruzioni sul territorio nazionale, eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori non sono imputabili ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori).
L'Ufficiale dello Stato Civile acquisirà la documentazione a supporto e verifica della dichiarazione resa e, se l'istruttoria si concluderà positivamente, trascriverà nei registi di Stato Civile l'attestazione di elezione di cittadinanza emessa dal Sindaco.
Qualora i controlli di quanto dichiarato diano esito positivo, la cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo alla dichiarazione resa.