Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi.
Indipendentemente dalla modalità con cui è stata pronunciata la separazione, (dispositivo giudiziale, negoziazione assistita o atto di Stato Civile), l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio.
La riconciliazione avviene davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione.