A chi è rivolto
Ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere residenti nel comune di Pergine Valsugana.
Le DAT permettono di esprimere le proprie volontà inerenti trattamenti sanitari futuri.
Ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere residenti nel comune di Pergine Valsugana.
La Legge n. 219/2018 prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere la proprie volontà in ordine all’accettazione o il diniego di qualsiasi accertamento diagnostico, trattamento sanitario o singoli atti del trattamento stesso che possono essergli proposti. Ai fini della legge sono considerati trattamenti sanitari anche la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazioni, su prescrizioni medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Le DAT possono essere depositate con le seguenti modalità:
1. per atto pubblico (atto redatto da un notaio);
2. per scrittura privata autenticata (atto redatto con autentica notarile);
3. per scrittura privata, consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza
4. per scrittura privata presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
La legge prevede che ogni disponente, nel momento in cui sottoscrivere le proprie DAT, possa indicare un fiduciario (e anche, se lo ritiene opportuno, un possibile supplente del primo), ovverosia una persona in cui pone la massima fiducia, che si assuma la responsabilità di interpretare le volontà contenute nella disposizione anticipata, anche alla luce dei cambiamenti e delle nuove prospettive offerte dalla medicina. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, da allegare alle DAT. Il fiduciario può anche rinunciare alla nomina con atto scritto, che va comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può inoltre essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Le DAT presentate dal disponente all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dovranno riportare:
- i dati anagrafici del disponente (generalità, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale);
- la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari;
- eventualmente i dati del fiduciario, nel qual caso le DAT debbono essere sottoscritte, oltre che dal disponente, anche dal fiduciario.
Al dichiarante viene rilasciata immediatamente apposita ricevuta.
Le DAT vengono conservate a cura del Comune ed inviate telematicamente alla Banca Dati Nazionale delle DAT (previo consenso dell'interessato espresso con il modulo presente nella sezione modulistica di questa pagina).
Il personale del Comune non presta assistenza circa il contenuto della dichiarazione di volontà, in quanto atto personalissimo.
Per il deposito e la trasmissione delle DAT alla Banca nazionale il disponente deve presentarsi munito di:
1. disposizioni anticipate di trattamento redatte liberamente dal dichiarante;
2. modulo per il consenso all'invio della DAT alla banca dati nazionale (presente nella sezione modulistica di questa pagina);
3. documento di riconoscimento del dichiarante e di eventuali fiduciari.