I documenti dell’archivio storico sono liberamente consultabili secondo la normativa vigente. In particolare i documenti contenenti i dati sensibili, diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. L’eventuale consultazione prima dei detti termini, per motivi di studio, può essere autorizzata dalla autorità competente in base alla normativa vigente.
I documenti per i quali è autorizzata la consultazione prima dei termini stabiliti conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
Non è di norma consentita la consultazione di fondi in fase di ordinamento, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso.
Non è consentita la consultazione autonoma a chi non abbia compiuti 16 anni d’età. Eventuali ricerche da parte di utenti di età inferiore devono svolgersi con la collaborazione dell’archivista. Percorsi didattici e ricerche scolastiche sono svolte sotto la guida e la responsabilità degli insegnanti e devono in ogni caso essere concordate con il personale dell’archivio.
La consultazione è negata alle persone che siano incorse nel provvedimento di esclusione da altri archivi e biblioteche.
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ssmm.
- Legge Provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" e ssmm.
- "Direttive generali circa l’organizzazione, i criteri generali di ordinamento e inventariazione, la gestione nonché la corretta conservazione degli archivi di competenza della Provincia autonoma di Trento", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 80 del 29 gennaio 2016.