A chi è rivolto
Ai coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente e che rispettino i requisiti previsti dalla normativa.
Dall'entrata in vigore del D.L. 132/2014 i coniugi possono separarsi e divorziare o cambiare le condizioni anche extragiudizialmente.
Ai coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente e che rispettino i requisiti previsti dalla normativa.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato.
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La convenzione di negoziazione assistita formulata di comune accordo alla presenza dei legali di parte dovrà essere trasmessa, ai fini della trascrizione nei registri di stato civile all’Ufficiale dello stato civile. Il presupposto per la trasmissione all’Ufficiale dello stato civile è rappresentato:
- in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni economicamente autosufficiente e non portatore di handicap grave dal nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori (comuni), figli (comuni) maggiorenni ortatori di handicap grave, ovvero figli (comuni) maggiorenni non autosufficienti dall’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (rilasciata previa valutazione dell’interesse dei figli).
Uno dei due avvocati, ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o di celebrazione del matrimonio in forma religiosa oppure al comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita e l'accordo da inoltrare al Comune di Pergine Valsugana potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: servizidemografici@pec.comune.pergine.tn.it
Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori in questo caso è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa oppure il comune in cui risulta trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero) oppure infine il comune di residenza di uno dei coniugi.
L'accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile può essere stipulato solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (sono considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti).
L’accordo inoltre non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente all'attribuzione di un assegno periodico, alla sua revoca oppure ad una sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (cd. Liquidazione una tantum).
Per stipulare un accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile i coniugi dovranno presentarsi di persona davanti all'Ufficiale dello Stato Civile all'URP - Servizi demografici del comune di Pergine Valsugana previo appuntamento e presentazione di tutti i documenti necessari.
Per stipulare un accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile o modificare le condizioni di un precedente atto di separazione o divorzio, è necessario presentare:
1. il modello di domanda (vedi allegato infondo alla pagina);
2. il documento di riconoscimento dei due coniugi;
3. il modello statistico (vedi allegato infondo alla pagina).
In caso di presentazione di accordo di negoziazione assistita da avvocati è necessario presentare:
1. il modello di domanda (vedi allegato infondo alla pagina);
2. l'accordo stipulato davanti agli avvocati (in originale o inviato tramite pec con firma digitale);
3. i documenti di riconoscimento dei coniugi.