Tutti i cittadini italiani hanno l'obbligo di registrare i propri atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte...) nel comune italiano in cui sono residenti anche se l'evento registrato è avvenuto all'estero.
Anche i cittadini stranieri posso chiedere la trascrizione dei propri atti di stato civile formati all'estero per dare pubblicità nello stato dell'evento estero. Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale. Di tali atti non è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale richiesta dal diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2001.
L'ufficiale di stato civile prima della trascrizione valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, valutando che l’atto non sia contrario ai principi dell’ordine pubblico.
Per gli atti di matrimonio di cittadini entrambi stranieri e matrimonio avvenuto all'estero, occorre il congiunto consenso dei coniugi.
Non tutti gli atti di stato civile sono trascrivibili in Italia; ad esempio non è possibile trascrivere:
- atti formati all'estero di Addifavit (dichiarazione scritta e confermata da giuramento, o affermazione solenne davanti a un magistrato o pubblico ufficiale; ha valore in giudizio, come prova, e differisce dalla deposizione perché meramente unilaterale);
- matrimoni poligami;
- atti di ripresa coniugale (si tratta di atti a seguito di un "divorzio revocabile" che registra la volontà di riprendere la vita coniugale);
- matrimoni con solo rito religioso.