Designazione dei rappresentanti_referendum 22/23 marzo 2026

Designazione dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici o dei promotori del referendum.
Data:

04/03/2026

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Votazioni
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Descrizione

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale e i promotori del referendum possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente. Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato (tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990).

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che pre­cede la consultazione, ovvero entro il giorno 19 marzo 2026, anche mediante posta elettronica certificata, all’ufficio elettorale comunale.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune.

I rappresentanti dei partiti o dei promotori:

-          hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;

-          possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappre­sentante, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale;

-          possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichia­razioni;

-          sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denomi­nazione del comitato promotore del referendum;

-          possono apporre la loro firma:

  • sulle strisce di chiusura di ogni urna contenente le schede votate
  • nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazio­ne e dello scrutinio
  • sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione

(Cfr. artt. 26, primo comma, 48, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

L’ufficio elettorale comunale rimane a disposizione per ogni evenienza.

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

25/03/2026

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 04/03/2026 10:46

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