Canone unico patrimoniale per pubblicità

Canone unico patrimoniale - esposizione pubblicitaria e alle pubbliche affissioni. Servizio affidato in concessione a ICA S.p.A. per il periodo 01.01.2024 -31.12.2027
Data:

10/12/2024

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5 min

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Descrizione

La Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati: l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il Comune di Pergine Valsugana ha approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 28.1.2021.

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone unico patrimoniale L. n. 160/2019 (commi da 816 a 836) è stato affidato in concessione per il periodo 1.1.2024–31.12.2027 a I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.p.A.

Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell’applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall’art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand’anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è in ogni caso dovuto al Comune anche quando la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. Quest’ultime restano titolari unicamente del canone di occupazione di cui alla lettera a) del comma 819.

Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda contenente:

  • nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
  • nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  • l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
  • la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
  • il tipo di attività che si intende svolgere con l’esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.

Per informazioni su tariffe e modalità di esercizio della pubblicità rivolgersi a I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.p.A. UFFICIO DI TRENTO

Via Guardini, 49 - 38121 Trento (TN)

Telefono: 0461 827119
Fax: 0461 828070
E-mail: ica.trento@icatributi.itica.trento@pec.icatributi.com

A cura di

Ufficio Tributi

Programmazione e organizzazione di tutti gli aspetti connessi alla gestione dei tributi comunali.

Documenti

Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 28.1.2021.

Piano Generale Impianti Pubblicitari - deliberazione di approvazione

Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Piano Generale Impianti Pubblicitari - censimento

Censimento degli impianti pubblicitari predisposto dal gruppo tecnico di lavoro comunale

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 19/12/2024 16:26

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