Costituzione di unione civile

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Due persone dello stesso sesso possono costituire un'unione civile in Italia dall'entrata in vigore della legge n. 76/2016.

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A chi è rivolto

Alle persone maggiorenni dello stesso sesso.

Pergine Valsugana

Descrizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.

L’Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello Stato Civile. Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui, in seguito ad una rettificazione di sesso,  i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, primo comma del  Codice Civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice Civile.

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni  e saranno  loro applicati gli artt. 162 e seguenti del codice  civile in materia di  forma,  modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Mediante dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile. Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

L’unione civile  si scioglie per morte di una delle parti;  all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o con accordo dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Come fare

Chi intende costituire un'unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un comune a scelta, tramite consegna a mano all'ufficio protocollo del comune, servizio postale, fax, posta elettronica/PEC. 

L'Ufficiale dello Stato civile comunicherà la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di unione civile, che dovrà essere  sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambe le parti, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile in un comune di loro scelta.

Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o comunione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’Ufficiale dello Stato Civile deve dare formale comunicazione agli interessati.

Nel caso di cittadini stranieri, gli stessi devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’unione o matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
L'unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (sindaco o suo delegato).

La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, le cui generalità dovranno essere comunicate anticipatamente all'Ufficiale dello Stato Civile).

Per quanto riguarda le modalità e il luogo di celebrazione, per il Comune di Pergine Valsugana, è necessario compilare il modulo sotto riportato e consegnarlo all’Ufficiale dello Stato Civile.

Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.

Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato Civile potrà rilasciare, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni nonché il regime patrimoniale scelto.

Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile; l’Ufficiale di Stato Civile può riceve tale volontà in forma congiunta ma anche da una sola parte previa notifica all’altra parte; tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per il scioglimento del matrimonio. Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio.

La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014); oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014).

Cosa serve

Per la richiesta di costituzione di unione civile è necessario presentare all'Ufficiale dello Stato Civile presso l'URP - Servizi Demografici la seguente documentazione:

1. il modello di domanda di unione civile (vedi modulo allegato infondo alla presente pagina);

2. il modello di prenotazione della sala (vedi modulo allegato infondo alla presente pagina);

3. il nulla osta consolare per i cittadini stranieri;

4. il documento di riconoscimento valido di entrambe le parti.

Unione civile - prenotazione sala per celebrazione unione civile

Modulo per la prenotazione della sala per l'unione civile

Unione civile - domanda di costituzione di unione civile

Modulo di domanda per la costituzione di un'unione civile

Cosa si ottiene

Costituzione dell'unione civile

Tempi e scadenze

Dalla data della dichiarazione delle parti inerente la volontà di costituire l'unione civile, decorrono 30 giorni per i controlli relativi a quanto dichiarato. Terminati tali controlli si può procedere con la fissazione della data per la costituzione dell'unione civile entro 180 giorni dalla conclusione della verifica delle dichiarazioni rese in sede di richiesta.

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Sede Ufficio URP - Servizi Demografici

Sede dell'Ufficio

Piazza Garibaldi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)

Orari al pubblico:

Durante tutto l'orario di apertura con accesso libero, con la possibilità di fissare un appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00.

L'Ufficio di Stato Civile TEMPORANEAMENTE riceverà solo previo appuntamento telefonico ai numeri 0461502216 - 0461502225.

Lun
08:00 -13:00
Mar
08:00 -13:00
Mer
08:00 -13:00
Gio
08:00 -17:30
Ven
08:00 -13:00
Valido dal 02/10/2023

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