Le modifiche apportate al progetto assentito prima dell'ultimazione dei lavori e che non si configurano come variazioni in corso d'opera ai sensi del comma 3 costituiscono varianti ordinarie.
Gli interventi o le opere da realizzare mediante una variante ordinaria al titolo edilizio originario sono soggette al rilascio o alla presentazione del titolo edilizio previsto per lo specifico intervento di variazione.
È consentito apportare variazioni in corso d'opera al progetto assentito, se non risultano sostanziali rispetto al titolo edilizio originario, se sono conformi alle previsioni urbanistiche ed edilizie e se non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel titolo edilizio medesimo.